IL TRIBUNALE 
 
    Sulla questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  157
comma 5 c.p., come sostituito dall'art.  6  della legge  n.  251/2005
nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni
tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella
detentiva e da quella pecuniaria, anche a tutti gli  altri  reati  di
competenza del Giudice di Pace, in relazione agli artt. 3 della Carta
Costituzionale 
 
                 Sollecitata dalla difesa - Osserva 
 
    L'art. 157 comma 5 c.p. vigente statuisce che  allorche'  per  il
reato la legge stabilisca pene  diverse  da  quella  detentiva  e  da
quella pecuniaria si applica il termine prescrizionale di  anni  tre;
termine che, nel caso in cui sia intervenuto  atto  interruttivo  del
corso della prescrizione, puo' essere aumentato  fino  ad  un  quarto
ovvero fino a tre anni e nove mesi. 
    Unica legge che stabilisce pene diverse da quella detentiva e  da
quella pecuniaria e'  il  d.lgs.  274/00  art.  52  comma  1  recante
disposizioni in materia di reati di competenza del Giudice di pace. 
    Il citato art. 52 prevede, per i reati appunto di competenza  del
giudice  di  pace,  le  sanzioni  «paradententive»  della  permanenza
domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'. 
    Il Giudice di Pace o il Giudice comunque chiamato ad applicare le
sanzioni previste per i reati di  competenza  del  Giudice  di  Pace,
applica, ai sensi dell'art 52 citato  decreto  legislativo,  le  pene
pecuniarie vigenti per i reati puniti con la sola pena della multa  o
dell'ammenda, mentre per i reati puniti alternativamente con la  pena
detentiva o con la pena pecuniaria, applica la pena pecuniaria oppure
la pena  della  permanenza  domiciliare  o  del  lavoro  di  pubblica
utilita'. 
    Tali ultime sanzioni paradententive sono irrogabili  solo  se  la
pena detentiva e' superiore nel massimo a 6 mesi (Nel caso in esame i
reati contestati sono la minaccia semplice e l'ingiuria  e,  pertanto
non possono essere applicate le sanzioni paradetentive). 
    Il sistema delineato dall'art. 157 c.p. prevede che i reati  oggi
di competenza  del  Giudice  di  pace  sono  soggetti  a  termine  di
prescrizione diversi, a seconda che siano puniti  con  la  sola  pena
pecuniaria, nel qual caso il termine e' di anni 6 per i delitti e  di
anni 4 per le contravvenzioni, ovvero con la  pena  della  permanenza
domiciliare o lavoro di pubblica utilita', nel qual caso  il  termine
e' comunque di tre anni. 
    Tale   regime   prescrizionale,   non   suscettibile   di   altra
interpretazione,  e'  piu'  favorevole  in  ordine  ai   reati   piu'
severamente puniti mentre e' piu' severo  per  i  reati  meno  gravi.
Colui che commette direttamente, o dopo aver minacciato, il reato  di
lesioni beneficera' di un termine prescrizionale di 3 anni. 
    Colui che invece minaccia  solo  di  ledere  l'altrui  integrita'
fisica, senza mettere in  atto  i  suoi  propositi  criminosi,  sara'
soggetto ad un regime prescrizionale di 6 anni. 
    E' costituzionalmente ammissibile una  simile  palese  disparita'
evidente di trattamento? 
    Sul punto si e'  piu'  volte  espressa  la  Corte  Costituzionale
affermando  costantemente  questo  principio:  «l'applicazione  delle
disposizioni penali piu' favorevoli al reo puo' subire limitazioni  e
deroghe, purche' non manchi una qualche razionale giustificazione  da
parte del legislatore ordinario» (Corte Cost. n.74 del 1980). 
    Qualsiasi  sforzo  interpretativa  porta  a  concludere  che   la
«razionale giustificazione» pretesa dalla Corte costituzionale di una
disparita' di trattamento operata dal legislatore, non  sussiste  nel
caso in esame. 
    Sicuramente il disvalore sociale e penale del  reato  di  lesioni
(ad esempio) non e' maggiore  rispetto  al  disvalore  del  reato  di
minaccia. 
    L'art. 157 quinto comma c.p. detta un regime  prescrizionale  che
appare del tutto irrazionale e quindi generatore di un'ingiustificata
disparita' di trattamento. 
    Per  tali  motivi,  avuto  riguardo  all'art.   3   della   Carta
Costituzionale, la  questione  sollevata  appare  non  manifestamente
infondata. 
    Tale questione oltre ad essere non  manifestamente  infondata  e'
altresi' rilevante per il procedimento in corso. 
    Infatti se si applicasse il termine di tre anni a tutti  i  reati
di competenza del Giudice di pace, i reati oggi in giudizio sarebbero
estinti per intervenuta prescrizione.